«Anche nell'ordinamento dello Stato del
Vaticano è previsto il carcere per l'immigrazione clandestina, è una norma che
lì funziona molto bene. Noi, invece, che siamo più buoni, abbiamo previsto solo
una multa, una pena accessoria, perché non ci interessa il carcere per le persone, ma
solo rimpatriarle nei loro Paesi». Lo ricordava a suo tempo, quando era ministro
dell'Interno, Roberto Maroni, riferendosi alla legislazione, risalente
al lontano 1929 e modificata solo nel 2000 in occasione del Giubileo (ma ovviamente solo per
quanto riguarda la regolamentazione di masse ingenti di pellegrini in visita). Ecco
alcun i stralci della regolamentazione dell'accesso e del soggiorno nella Città
del Vaticano. «Coloro che non siano cittadini vaticani per accedere alla Città
del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un modulo, da stabilirsi
con provvedimento del Governatore, che, previo accertamento dell'identità
personale, è rilasciato dai funzionari o agenti incaricati della custodia degli
ingressi.
Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso può essere rifiutato. Il permesso ha effetto per rimanere nella Città del Vaticano soltanto per le ore stabilite con provvedimento del Governatore. Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta»... «Nessuno può dare alloggio né temporaneo, né permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata al soggiorno, senza l'autorizzazione del Governatore o dell' ufficio all'uopo delegato»... «Coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che esse siano scadute o revocate, possono essere espulsi anche colla forza pubblica» ... Chissà che cosa si direbbe se la legge italiana fosse altrettanto severa...
Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso può essere rifiutato. Il permesso ha effetto per rimanere nella Città del Vaticano soltanto per le ore stabilite con provvedimento del Governatore. Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta»... «Nessuno può dare alloggio né temporaneo, né permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata al soggiorno, senza l'autorizzazione del Governatore o dell' ufficio all'uopo delegato»... «Coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che esse siano scadute o revocate, possono essere espulsi anche colla forza pubblica» ... Chissà che cosa si direbbe se la legge italiana fosse altrettanto severa...

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