mercoledì 19 febbraio 2014

Cota: ecco come hanno motivato l'immotivabile per annullare le elezioni

“La Padania 19.02.2014”

«Ho letto la sentenza del Consiglio di Stato e sono sbalordito: hanno motivato l'immotivabile». Non ha usato mezzi termini ieri Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota per commentare le motivazioni della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato nulle le elezioni regionali del 2010 vinte dal Governatore leghista. Il leader del Carroccio piemontese ha voluto smontare pezzo per pezzo le oltre 56 pagine di "spiegazioni" di Palazzo Spada su l voto regionale in Piemonte di quattro anni fa. «Il dato di fondo - ha spiegato Cota - è che hanno voluto annullare dopo quattro anni delle elezioni che si sono svolte in modo assolutamente regolare. I Piemontesi hanno votato su una scheda che è stata formata da un Tribunale: se qualcosa non fosse andato bene nella formazione della scheda, avrebbero dovuto rilevarlo i tribunali prima di far votare i piemontesi».
Il Governatore conferma che in nessun modo c'era spazio, neppure sotto l'aspetto tecnico, per annullare le elezioni. E a proposito il Presidente della Regione ha portato quattro esempi. «Come prima cosa ha precisato Cota-è ridicolo che la signora Bresso denunci irregolarità di altri quando una lista a lei collegata presenta irregolarità peggiori ed esiste un provvedimento della Cassazione che esclude la suddetta lista da tutte le circoscrizioni elettorali. In merito abbiamo chiesto prima al Tar e poi al Consiglio di Stato di tener conto come minimo di tutte le irregolarità accertate, che comunque non avrebbero modificato la mia elezione a Presidente. Peccato che Tar e Consiglio di Stato abbiano invece ignorato le irregolarità di Bresso, dicendo che non era stato fatto un ricorso incidentale nei termini. Il fatto è che la gente normale pensa a governare non ad andare a verificare le accettazioni di candidatura altrui, dopo che ci sono state le elezioni. Comunque su questo punto esiste una norma, l'art. 31 comma 4 del codice del processo amministrativo, che consente al giudice di rilevare d'ufficio l'annullamento di un atto, indipendentemente dal fatto che l'eccezione venga opposta da una parte». «Punto secondo - ha aggiunto il Presidente leghista - il TAR del Piemonte, esaminando già il caso della lista Giovine con la sentenza n. 3196/2010, aveva stabilito che la validità delle autenticazioni avrebbe potuto essere contestata unicamente attraverso lo strumento processuale della querela di falso. Sul punto si è formato il giudicato, ma oggi il Tar e il Consiglio di Stato cambiano opinione, dicendo che l'avverbio "unicamente" non vuoi più dire unicamente. Punto terzo, i voti dati alla lista Giovine nella circoscrizione di Torino, dove si sono riscontrate le irregolarità, valgono comunque come voti al Presidente: qui è simbolo stesso della lista sulla scheda elettorale ad essere a prova di giudice del Tar o del Consiglio di Stato. Per eludere anche questa verità, i giudici del Consiglio di Stato sostengono che manca una legge che lo sancisca espressamente. Peccato che la legge, le disposizioni ministeriali, lo Statuto della Regione Piemonte sono assolutamente chiari in tal senso. Ci sono due voti e due elezioni distinte: per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale». «Ultimo punto - conclude Cota - il Consiglio di Stato ha deciso senza nemmeno rispettare i termini procedurali, tant'è che è stato legittimamente presentato un ricorso da parte di alcuni consiglieri dopo che era stata già comunicata la  decisione. A questo punto ogni ulteriore commento è superfluo. Spiegheremo a tutti i piemontesi che cosa è stato fatto. Un conto è sconfiggere l'avversario lealmente, altro è usare questi strumenti». Non è da escludere che nei prossimi giorni la Regione Piemonte ricorra alla Cassazione per veder riconosciute le proprie ragioni.

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