“La
Padania 19.02.2014”
«Ho letto
la sentenza del Consiglio di Stato e sono sbalordito: hanno motivato l'immotivabile».
Non ha usato mezzi termini ieri Presidente della Regione Piemonte Roberto
Cota per commentare le motivazioni della sentenza con cui il Consiglio di
Stato ha dichiarato nulle le elezioni regionali del 2010 vinte dal Governatore
leghista. Il leader del Carroccio piemontese ha voluto smontare pezzo per pezzo
le oltre 56 pagine di "spiegazioni" di Palazzo Spada su l voto
regionale in Piemonte di quattro anni fa. «Il dato di fondo - ha spiegato Cota
- è che hanno voluto annullare dopo quattro anni delle elezioni che si sono
svolte in modo assolutamente regolare. I Piemontesi hanno votato su una scheda
che è stata formata da un Tribunale: se
qualcosa non fosse andato bene nella formazione della scheda, avrebbero dovuto
rilevarlo i tribunali prima di far votare i piemontesi».
Il Governatore conferma
che in nessun modo c'era spazio, neppure sotto l'aspetto tecnico, per annullare
le elezioni. E a proposito il Presidente della Regione ha portato quattro esempi.
«Come prima cosa ha precisato Cota-è ridicolo che la signora Bresso denunci irregolarità
di altri quando una lista a lei collegata presenta irregolarità peggiori ed
esiste un provvedimento della Cassazione che esclude la suddetta lista da tutte
le circoscrizioni elettorali. In merito abbiamo chiesto prima al Tar e poi al Consiglio
di Stato di tener conto come minimo di tutte le irregolarità accertate, che comunque
non avrebbero modificato la mia elezione a Presidente. Peccato che Tar e
Consiglio di Stato abbiano invece ignorato le irregolarità di Bresso, dicendo
che non era stato fatto un ricorso incidentale nei termini. Il fatto è che la
gente normale pensa a governare non ad andare a verificare le accettazioni di
candidatura altrui, dopo che ci sono state le elezioni. Comunque su questo
punto esiste una norma, l'art. 31 comma 4 del codice del processo
amministrativo, che consente al giudice di rilevare d'ufficio l'annullamento di
un atto, indipendentemente dal fatto che l'eccezione venga opposta da una
parte». «Punto secondo - ha aggiunto il Presidente leghista - il TAR del Piemonte,
esaminando già il caso della lista Giovine con la sentenza n. 3196/2010, aveva
stabilito che la validità delle autenticazioni avrebbe potuto essere contestata
unicamente attraverso lo strumento processuale della querela di falso. Sul
punto si è formato il giudicato, ma oggi il Tar e il Consiglio di Stato
cambiano opinione, dicendo che l'avverbio "unicamente" non vuoi più
dire unicamente. Punto terzo, i voti dati alla lista Giovine nella
circoscrizione di Torino, dove si sono riscontrate le irregolarità, valgono
comunque come voti al Presidente: qui è simbolo stesso della lista sulla scheda
elettorale ad essere a prova di giudice del Tar o del Consiglio di Stato. Per eludere
anche questa verità, i giudici del Consiglio di Stato sostengono che manca una
legge che lo sancisca espressamente. Peccato che la legge, le disposizioni
ministeriali, lo Statuto della Regione Piemonte sono assolutamente chiari in
tal senso. Ci sono due voti e due elezioni distinte: per il Presidente della Regione
e per il Consiglio regionale». «Ultimo punto - conclude Cota - il Consiglio di
Stato ha deciso senza nemmeno rispettare i termini procedurali, tant'è che è
stato legittimamente presentato un ricorso da parte di alcuni consiglieri dopo che
era stata già comunicata la decisione. A
questo punto ogni ulteriore commento è superfluo. Spiegheremo a tutti i
piemontesi che cosa è stato fatto. Un conto è sconfiggere l'avversario lealmente,
altro è usare questi strumenti». Non è da escludere che nei prossimi giorni la
Regione Piemonte ricorra alla Cassazione per veder riconosciute le proprie ragioni.

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