“Nicola
Leoni”
“La
Padania 10-11.08.2013”
Leggendo tra
le righe e scorrendo le cifre notiamo una certa dose di perplessità nel
rapporto riguardo gli effetti sul sovraffollamento nelle prigioni in ragione
del recentemente approvato decreto "svuota-carceri". Il vice capo del
Dipartimento di amministrazione penitenziaria,
Francesco Cascini, in una nota fa i suoi conti e calcola che «tenuto
conto dei limiti e delle variabili connesse agli effetti delle modifiche normative
(e dando per scontato la stabilità del numero degli arresti) si può ritenere
verosimilmente che le modifiche possano produrre un effetto deflattivo
quantificabile in termini di presenze stabili di un numero di detenuti variabile
tra i 4mila e gli 8mila a distanza di un anno dall'approvazione del decreto, un
calo di flusso annuale quantificabile tra le 8mila e le 14 mila unità, con un consistente
incremento delle misure alternative alla detenzione». In particolare, per la
modifica dell'articolo 47 ter dell'Ordinamento penitenziario, le persone
ammesse al beneficio potrebbero essere circa 10mila all'anno.
I detenuti con pena residua di due anni - spiega il giudice Cascini - erano, al 10 giugno scorso, 18.392. Tenuto conto dei condannati con residuo pena per i quali persiste la preclusione, le persone che in astratto potrebbero usufruire della misura della detenzione domiciliare come riformulata sono oltre 14milla (in questo numero si deve tener conto che circa un terzo sono detenuti extracomunitari)". Sulla modifica dell'articolo 50 bis, il magistrato giudica che «inciderebbe direttamente sulla esclusione di Ulna preclusione e potrebbe produrre un effetto in teoria quantificabile numericamente {che pure non sarebbe totalmente deflattivo ma di alleggerimento). Appare ardua - ammette Cascini - una quantificazione precisa dei detenuti che potrebbero usufruire del beneficio non essendo semplice individuare coloro ai quali è stata applicata la recidiva per l'articolo 99 del Codice penale. Tuttavia è possibile evidenziare che al giugno 2006, prima dell'indulto, i detenuti in regime di semilibertà erano 1.763, mentre al maggio 2013 ammontavano a 880». Infine, su lla modifica dell'articolo 656 del Codice di procedura penale, «è doveroso premettere - osserva il magistrato - che è molto complicato va lutare l'impatto su l carcere derivante dai mancati ingressi che potrebbero avere cause anche molto diverse (meno arresti delle forze di polizia, effetto della salva-carceri etc.). Tuttavia è possibile, tenuto conto dei titoli di reato per i quali si fa ingresso in carcere (s i ricordino i numeri alti dei reati per rapina e per stupefacenti di frequente accompagnati dalla recidiva) si può calcolare, sia pure in modo molto approssimativo, una diminuzione di flusso di ingresso di circa 10mila detenuti l'anno. Tale previsione può essere confortata dall'abbassamento verticale delle concessioni di misure alternative rispetto al periodo precedente l' introduzione della cosiddetta legge ex Cirielli, che è quantificabile in quasi 6mila misure in meno. I casi erano 16.601 nel 2006 a fronte dei 10.958 il 31 maggio scorso (con oltre 5mila detenuti in più presenti nel 2013)».
I detenuti con pena residua di due anni - spiega il giudice Cascini - erano, al 10 giugno scorso, 18.392. Tenuto conto dei condannati con residuo pena per i quali persiste la preclusione, le persone che in astratto potrebbero usufruire della misura della detenzione domiciliare come riformulata sono oltre 14milla (in questo numero si deve tener conto che circa un terzo sono detenuti extracomunitari)". Sulla modifica dell'articolo 50 bis, il magistrato giudica che «inciderebbe direttamente sulla esclusione di Ulna preclusione e potrebbe produrre un effetto in teoria quantificabile numericamente {che pure non sarebbe totalmente deflattivo ma di alleggerimento). Appare ardua - ammette Cascini - una quantificazione precisa dei detenuti che potrebbero usufruire del beneficio non essendo semplice individuare coloro ai quali è stata applicata la recidiva per l'articolo 99 del Codice penale. Tuttavia è possibile evidenziare che al giugno 2006, prima dell'indulto, i detenuti in regime di semilibertà erano 1.763, mentre al maggio 2013 ammontavano a 880». Infine, su lla modifica dell'articolo 656 del Codice di procedura penale, «è doveroso premettere - osserva il magistrato - che è molto complicato va lutare l'impatto su l carcere derivante dai mancati ingressi che potrebbero avere cause anche molto diverse (meno arresti delle forze di polizia, effetto della salva-carceri etc.). Tuttavia è possibile, tenuto conto dei titoli di reato per i quali si fa ingresso in carcere (s i ricordino i numeri alti dei reati per rapina e per stupefacenti di frequente accompagnati dalla recidiva) si può calcolare, sia pure in modo molto approssimativo, una diminuzione di flusso di ingresso di circa 10mila detenuti l'anno. Tale previsione può essere confortata dall'abbassamento verticale delle concessioni di misure alternative rispetto al periodo precedente l' introduzione della cosiddetta legge ex Cirielli, che è quantificabile in quasi 6mila misure in meno. I casi erano 16.601 nel 2006 a fronte dei 10.958 il 31 maggio scorso (con oltre 5mila detenuti in più presenti nel 2013)».

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